Formazione per transpallet elettrico

Formazione per transpallet elettrico

Il transpallet elettrico rientra nella disciplina del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di attrezzatura di lavoro.

Normativa ed obblighi

La suddetta norma prevede, all’art. 73:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

• alle condizioni di impiego delle attrezzature;
• alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

La formazione per il transpallet elettrico è necessaria?

Il transpalletelettrico presenta, effettivamente, alcuni rischi particolari ed essendo un mezzo, determina sul conducente delle responsabilità particolari. Pertanto, si rende necessario integrare la formazione obbligatoria con un’attività di formazione specifica e addestramento particolare sull’uso di queste attrezzature. Se un lavoratore è già in possesso dell’attestato di formazione per addetti alla conduzione dei carrelli elevatori (normato secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), risulta necessariointegrare l’addestramento sull’uso dell’attrezzatura (in quanto tra questa ed il carrello vi sono differenze sull’utilizzo pratico).

SANZIONI per il transpallet elettrico

La mancata formazione, informazione ed addestramento, comportano le seguenti sanzioni:

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro(violazione art. 71),
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro(violazione art. 36, 37).
  • Formazione specifica per l'uso del transpallet elettrico

    BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti:
  • La formazione specificadell’attrezzatura di lavoro (parte teorica)
  • L’addestramento sull’uso in sicurezza dell’attrezzatura (parte pratica) 

 

 

 

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