Sicurezza condomini: cosa devono fare gli amministratori di condominio?

Sicurezza condomini: cosa devono fare gli amministratori di condominio?

L’Amministratore è una figura che amministra i beni comuni e la loro gestione, così come indicato nell’art. 1117 del C.C. Il Ministero del lavoro ha recentemente chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionistica nel condominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza condomini gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali.

Ma chi si identifica come Datore di Lavoro in un condominio?

Dalle definizioni dettate dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 emerge che la condizione, affinchè si configuri un'azienda o un'unità produttiva, è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa. Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda che, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Ove non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.

Quali condizioni di sicurezza devono essere adottatE nei condomini?

Devono essere adottate tutte le misure idonee di sicurezza nei condomini affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Sul condominio, come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano:

  • - gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio;
  • - in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese stesse/lavoratori autonomi.
  • - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
  • - il condominio, tramite l'amministratore, ha infine l'obbligo di osservare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998, del DPR 151/2011 e norme collegate.

 

  • E' chiaro, infine, tenuto conto che il D.Lgs 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DVR.

La sicurezza dei condomini durante gli interventi manutentivi

Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come COMMITTENTE e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo che sono:

  •  Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo l’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
  • Richiedere alle imprese esecutrici il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio (PiMUS)
  • Trasmettere all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro la notifica preliminare nei casi previsti
  • Nel caso sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, nominare il Coordinatore per la Sicurezza durante la Progettazione e l’Esecuzione dell’opera (CSP e CSE), incaricati dell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’opera nonché delle azioni di coordinamento dei lavori
  •  Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza

 

L’amministratore di condominio e la gestione del rischio amianto

In caso di presenza o anche solo sospetta presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) in condominio (canne fumarie, vasche dell’acqua, tettoie, isolamenti ecc...) gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano prevalentemente in:

  • Analisi – tramite laboratorio accreditato – dei materiali sospetti di contenere amianto
  • Censimento e mappatura dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile,
  • Valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti,
  • Attuazione degli obblighi di legge e predisposizione di interventi di bonifica (rimozione o incapsulamento),
  • Elaborazione del Piano di Manutenzione e Controllo

Non sempre è facile stabilire le condizioni del manufatto e neanche individuare la presenza stessa dell’amianto: per tal motivo si suggerisce senza alcun dubbio di far effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio da parte di personale competente. A tale scopo ci si può rivolgere ad un tecnico o ad un’impresa che devono essere abilitati, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257. Se a valle della valutazione del rischio dovesse emergere l’obbligo di intervenire, sarà necessario riportare in assemblea condominiale le risultanze dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica.

 

Cosa può fafe Besafe per la sicurezza condomini

  • Incarico di RSPP esterno dei condomini
  • Elaborazione di Documenti di Valutazione del Rischio e DUVRI in caso di lavori in appalto
  • Formazione specifica per RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori
  • Incarico come Coordinatore del cantiere (CSP e CSE)
  • Elaborazione e stesura dei documenti di cantiere: Notifica preliminare, PSC, POS delle Imprese, PI.M.U.S. in caso di montaggio/smontaggio ponteggio
  • Sopralluoghi in cantiere: primo sopralluogo e periodici, con annessi “verbali ispettivi” di cantiere
  • Individuazione e analisi dei materiali contenenti amianto
  • Ispezione e valutazione del rischio amianto
  • Incarico di Coordinatore Amianto
  • Programma di controllo e manutenzione dei MTA dei materiali contenenti amianto

 

 


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