Piano di adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi

Piano di adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 il D.M. 12 maggio 2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” che avvia il piano per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi.

 

Prevenzione degli incendi nelle scuole

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 il D.M. 12 maggio 2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” che avvia il piano per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. Il D.M. è entrato in vigore il 26 maggio scorso: da questa data le scuole non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con termine ultimo di adeguamento fissato al 31/12/2016. Dal programma sono esclusi gli asili nido, che hanno normativa diversa rispetto a quella delle scuole. Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, deve essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comando dei Vigili del Fuoco del territorio Competente.

SCADENZE E MISURE DI ADEGUAMENTO

Entro il 26 agosto (tre mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato) le scuole esistenti devono attuare le misure seguenti:

  1. - adeguare l’impianto elettrico,
  2. - installare un numero sufficiente di estintori portatili,
  3. - provvedere alla messa a norma degli impianti elettrici dotandoli di interruttore generale con comando di sgancio a distanza,
  4. - dotarsi di un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo,
  5. - applicare la segnaletica di sicurezza,
  6. - effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati (avere anche un registro dei controlli periodici),
  7. - avere un piano di emergenza.

Entro sei mesi (26 ottobre 2016) le scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare le misure seguenti:

  • - separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso,
  • - utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti,
  • - come stabilito dal DM 26 giugno 1984,
  • - regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula,
  • - definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici,
  • - adeguare gli impianti di produzione del calore,
  • - dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione ed estinzione degli incendi.

Consulenza specifica sulla prevenzione incendi nelle scuole

BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti la consulenza specialistica per la prevenzione incendi nelle scuole:

  • - per i lavori di adeguamento in edificio/struttura (individuazione ed analisi dei fattori di rischio),
  • - per l’elaborazione della valutazioni dei rischi, piani di emergenza, sviluppo delle prove di evacuazione,
  • - per la presentazione della SCIA ad ultimazione dei lavori.

 

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