LA SEGNALETICA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2019

LA SEGNALETICA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2019 è stato pubblicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La pubblicazione del nuovo Decreto avviene in quanto è stata ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che a partire dal 15 marzo risulterà abrogato.

Fermo restando la configurazione già adottata dal vecchio D.M., da una attenta lettura del D.M. 22 gennaio 2019 emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente.

 

Esso riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I.

 

Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.

I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.

 

Gli aspetti trattati dall’allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:

  • Criteri generali di sicurezza;
  • Spostamento a piedi;
  • Veicoli operativi;
  • Entrata ed uscita dal cantiere;
  • Situazioni di emergenza;
  • Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
  • Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

 

L’allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:

  • Destinatari dei corsi: Soggetti formatori e sistema di accreditamento;
  • Requisiti dei docenti;
  • Organizzazione dei corsi di formazione;
  • Articolazione e contenuti del percorso formativo (rimasto invariato come durata ma con la possibilità per i preposti già formati di effettuare solo un modulo integrativo di 4 ore);
  • Sedi della formazione;
  • Metodologia didattica;
  • Valutazione e verifica dell’apprendimento;
  • Modulo di aggiornamento (previsto un aggiornamento quinquennale con 6 ore di formazione mentre in precedenza era quadriennale con 3 ore);
  • Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.

 

I Dpi sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti.

Tali  indumenti  devono essere di classe 3 per tutte  le  attività  lavorative  eseguite  su strade di categoria A, B, C,  e  D  e  almeno  di  classe  2  per  le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed

extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2,  comma  3, del Codice della strada. Non sono  più ammessi  indumenti  ad  alta visibilità di classe 1.

 

Lo stesso articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

 I veicoli operativi  devono  essere  segnalati  con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero  mediante  la  combinazione  di questi segnali, in relazione  alla  categoria  della  strada  e  alla tipologia di intervento.

 

 


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